Descrizione
L'art. 124 co. 12-quater del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), modificato dall’art. 1 lett. d-septies) del DL 121/2021 (come convertito dalla legge 156/2021), stabilisce che ciascun ente locale deve trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una Relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi delle sanzioni comminate per violazioni del Codice della strada, risultanti dal rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.
Ciascun ente locale, poi, pubblica la relazione in apposita sezione del proprio sito internet entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno.
In allegato, il testo delle relazioni annuali formulate sulla base del modello ministeriale.