Descrizione
Il d.lgs. 201/2022, di Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, all’art. 30, ha stabilito che comuni e forme associative di comuni (di popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti), città metropolitane, province ed altri enti effettuino la ricognizione periodica della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La ricognizione, contenuta in un’apposita relazione aggiornata ogni anno contestualmente all’analisi delle partecipazioni societarie, si riferisce ai soli servizi affidati a terzi (anche in house).
In attuazione del d.lgs. 201/2022, il direttore generale del Ministero delle imprese e del made in Italy ha licenziato il decreto 31 agosto 2023 n. 639 con il quale, oltre ad adottare le Linee guida per redazione del piano economico finanziario e fissare indicatori di qualità dei servizi pubblici, ha individuato i servizi non a rete ai quali si applicano le disposizioni del d.lgs. 201/2022.
I servizi, elencati nell’Allegato 2 del decreto, sono:
impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune, espressamente esclusi dall’art. 36 d.lgs. 201/2022);
parcheggi;
servizi cimiteriali (anche i servizi funebri se erogati come servizi pubblici locali);
luci votive;
trasporto scolastico.
L’art. 34 del d.lgs. 201/2022 richiama, con una norma di coordinamento, il servizio di farmacia. Il servizio di farmacia, pertanto, è oggetto di ricognizione se affidato a terzi (anche a società in house).