La piattaforma per la segnalazione di illeciti

La tutela del whistleblower
Data:

05/06/2024

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  • Documenti funzionamento interno

Descrizione

La tutela del whistleblower

La tutela del whistleblower è una misura generale di prevenzione della corruzione.

Il d.lgs. 24/2023, di attuazione della Direttiva UE 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano illeciti e violazioni di norme che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, delle quali siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo (art. 1 co. 1).

L’art. 2 del d.lgs. 24/2023 definisce, in modo compiuto, quali siano le violazioni, oggetto di segnalazione, rilevanti ai fini dell’applicazione delle tutele. Queste ricomprendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità dell’amministrazione pubblica, quali:

illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

illeciti relativi ad appalti pubblici.

Le tutele riservate al whistleblower si applicano alle persone fisiche che effettuano segnalazioni, interne o esterne, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile, divulgano pubblicamente informazioni su violazioni rilevanti, delle quali siano venute a conoscenza nell’ambito del contesto di lavoro.

I motivi che inducono a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente le violazioni sono irrilevanti ai fini della protezione, ma le tutele si applicano laddove ricorrono le seguenti condizioni (art. 16 co. 2):

al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, il soggetto ha fondato motivo di ritenere che le informazioni siano vere e che le violazioni siano lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione, in quanto illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

la segnalazione o la divulgazione viene effettuata avvalendosi dei canali e delle modalità disciplinate dallo stesso d.lgs. 24/2023.

La prima misura di protezione del whistleblower è la tutela della riservatezza della sua identità.

Le segnalazioni sono sottratte sia al diritto di accesso di tipo documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, sia all’accesso civico normato dagli artt. 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 33/2013.

L’identità del segnalante, e qualsiasi altra informazione dalla quale si possa risalire, anche indirettamente, a tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante (art. 12 co. 2).

Nell'ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 del Codice di procedura penale, mentre innanzi alla Corte dei conti l’identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Al contrario, qualora la contestazione del procedimento disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata solo se il segnalate consente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, è necessario avvisare in forma scritta il segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il Capo III del d.lgs. 24/2023 è interamente dedicato alle misure di protezione da riconoscere al whistleblower. La norma prevede: il divieto di attività ritorsive nei confronti del whistleblower (art. 17); la protezione dalle eventuali ritorsioni (art. 19) e le misure di sostegno del segnalante (art. 18); il potere di infliggere consistenti sanzioni amministrative di carattere pecuniario esercitabile dall’Autorità (art. 21).

La piattaforma

Le Linee guida dell’ANAC (cfr. deliberazione n. 12/7/2023 n. 311) promuovono l'utilizzo di piattaforme informatiche per lo svolgimento e la gestione delle segnalazioni.

Il comune di Rodengo Saiano ha aderito al progetto WhistleblowingPA, di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, e ha adottato la relativa piattaforma informatica (gratuita), le cui caratteristiche sono:

  1. la segnalazione è effettuata compilando, in modo guidato, i campi della pagina web della piattaforma; 
  2. la segnalazione può essere inviata anche in forma anonima (in tale ipotesi, sarà valutata solo se adeguatamente circostanziata);
  3. la segnalazione è ricevuta esclusivamente dal sottoscritto segretario comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), che ha l’obbligo di assicurarne la segretezza;
  4. al momento dell’invio, il segnalante riceve un codice numerico che può conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione e verificarne il riscontro;
  5. la segnalazione può essere fatta con qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia dall’interno dell’ente, che dal suo esterno.

Le segnalazioni devono essere inviate all’indirizzo web:

https://comunerodidengosaiano.whistleblowing.it/

Formati disponibili

Formati disponibili

PDF

Licenza di distribuzione

Licenza di distribuzione

Licenza sconosciuta

Date

Data di inizio validità/efficacia

05/06/2024

Data di inizio pubblicazione

05/06/2024

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 09/07/2024 17:08

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