Descrizione
L’art. 147 TUEL (riscritto dal DL 174/2012) ha introdotto le seguenti forme di controllo interno per gli enti locali:
- il controllo di regolarità amministrativo per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il controllo di gestione per accertare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- il controllo strategico finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di indirizzo politico;
- il controllo degli equilibri di bilancio per assicurare il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- il controllo sugli organismi gestionali per verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità, anche attraverso il bilancio consolidato;
- il controllo della qualità dei servizi con l'impiego di metodologie per misurare la soddisfazione degli utenti;
le ultime due tipologie di controllo, lett. e) ed f), sono obbligatorie solo per i comuni superiori ai 15.000 abitanti, ma ciò non impedisce, anche agli altri enti, di svolgere forme di controllo sugli organismi gestionali e sui servizi erogati.
Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione la sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO deve definire le modalità di monitoraggio e verifica dell’attuazione delle misure di contrasto della corruzione;
l’attività di verifica delle misure anticorruzione può essere opportunamente coordinata con i controlli imposti dall’art. 147 TUEL;
l’approvazione di un regolamento dei controlli rinnovato, che disciplini anche il monitoraggio della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, consente di rafforzare la politica di contrasto della corruzione, dato che l’attività di monitoraggio diviene oggetto di un provvedimento regolamentare approvato dall’assemblea elettiva (mentre il PIAO è approvato dall’esecutivo).
Per efficientare il sistema, il regolamento consente di coordinare lo svolgimento delle diverse forme di verifica permettendo di monitorare le misure anticorruzione contestualmente allo svolgimento di altri controlli.