Descrizione
Il d.lgs. 201/2022, di Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, all’art. 30, ha stabilito che comuni e forme associative di comuni (di popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti), città metropolitane, province ed altri enti effettuino la ricognizione periodica della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La ricognizione è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi delle partecipazioni societarie.
In attuazione del d.lgs. 201/2022, il direttore generale del Ministero delle imprese e del made in Italy ha licenziato il decreto 31/8/2023 (n. 639).
Con il decreto in questione il Ministero, oltre ad adottare le Linee guida per redazione del piano economico finanziario e fissare indicatori di qualità dei servizi pubblici, ha individuato i servizi non a rete ai quali si applicano le disposizioni del d.lgs. 201/2022. I servizi, elencati nell’Allegato 2 del decreto, sono:
impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune, espressamente esclusi dall’art. 36 d.lgs. 201/2022);
parcheggi;
servizi cimiteriali (anche i servizi funebri se erogati come servizi pubblici locali);
luci votive;
trasporto scolastico.
L’art. 34 del d.lgs. 201/2022 richiama, con una norma di coordinamento, il servizio di farmacia. Il servizio di farmacia, pertanto, è oggetto di ricognizione se affidato a terzi (anche a società in house).