Descrizione
Gli artt. 12 legge 241/1990 e 26 d.lgs. 33/2013 sono le due norme generali che disciplinano l’attribuzione a terzi di contributi e vantaggi economici da parte delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 12, della legge 241/1990, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, per potere provvedere alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, a persone fisiche o enti pubblici e privati, debbano preventivamente determinare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi.
Il dispositivo dell’art. 12 reca un “principio generale” che concerne la materia di governo di tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere regolata da norme programmatorie che definiscano un livello minimo delle attività finanziarie (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1373 del 17/3/2015 e n. 1552 del 23/3/2015).
L'art. 26, del d.lgs. 33/2013 (novellato dal d.lgs. 97/2016), invece ha stabilito:
che le amministrazioni devono pubblicare, in Amministrazione trasparente, i provvedimenti a carattere regolamentare con i quali sono determinati criteri e modalità per l’attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, sia pubblici che privati;
che le amministrazioni devono pubblicare, sempre in Amministrazione trasparente, i singoli provvedimenti di assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. di valore superiore ai 1.000 euro, nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; la pubblicazione in Amministrazione trasparente è “condizione legale di efficacia” di tali provvedimenti (art. 26 co. 3).