A chi è rivolto
Cittadini residenti a Rodengo Saiano in possesso dei requisiti richiesti
Iscrizione all'albo
Cittadini residenti a Rodengo Saiano in possesso dei requisiti richiesti
I giudici popolari sono cittadini italiani, estratti a sorte da apposite liste, che compongono la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’appello. Entrambe sono composte da due giudici togati e sei giudici popolari.
I requisiti
CORTE D’ASSISE | CORTE D’ASSISE D’APPELLO |
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Non possono fare i giudici popolari: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Negli anni dispari i cittadini possono richiedere l’iscrizione dal 1° aprile al 31 luglio.
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti da parte dell’apposita commissione comunale. Gli elenchi vengono poi inviati al presidente del tribunale competente per territorio.
Un'apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone:
Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio. Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio. L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise. L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise d’appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello. Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.
Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assise e dei giudici popolari di corte d’assise d’appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva. Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda. Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise. La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.
Nomina dei Giudici Popolari
In pubblica udienza, si procede all’estrazione per sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne. In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi. Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sé dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Anche per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, è previsto un rimborso.
La cancellazione dall'Albo
La cancellazione dall'Albo può avvenire per:
- morte;
- emigrazione;
- perdita della capacità elettorale;
- età (aver superato il 65° anno di età);
- ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale)
È necessario compilare il modulo e consegnarlo presso l'ufficio anagrafe o inviarlo all'email anagrafe@rodengosaiano.net, corredato da copia del documento d'identità.
Modulo e documento d'identità