Convivenza di fatto

  • Servizio attivo

L’unione di due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi

© sconosciuto - Licenza sconosciuta

A chi è rivolto

Cittadini maggiorenni residenti nel Comune

Rodengo Saiano

Descrizione

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda una coppia di persone dello stesso sesso o di sesso opposto, che ha vincoli affettivi e coabita nella stessa abitazione, e che non è vincolata da rapporti di parentela, affinità, adozione, affiliazione, matrimonio o unione civile.
È possibile chiedere la costituzione della convivenza di fatto al momento del cambio di residenza oppure successivamente.

Cessazione della convivenza
La convivenza di fatto può cessare per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone
- decesso di uno dei conviventi
- cessazione della coabitazione
- cessazione del legame affettivo dichiarata da uno o entrambi i conviventi (in questo caso continua ad esistere la famiglia anagrafica)

La convivenza di fatto non cessa se entrambi trasferiscono la propria residenza ad un altro indirizzo o in un altro Comune.

Come fare

Compilare il modulo in allegato e consegnarlo all'ufficio Anagrafe personalmente oppure inviarlo all'email anagrafe@rodengosaiano.net 

Cosa si ottiene

Costituzione convivenza di fatto

Tempi e scadenze

Tempo necessario per reperire i documenti dagli enti interessati

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

Casi particolari

Registrazione della convivenza di fatto
La coppia può registrare la convivenza di fatto presso un avvocato o un notaio, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, per disciplinare i rapporti patrimoniali. L’atto deve essere trasmesso all’ufficio Anagrafe, che registrerà gli estremi e ne conserverà una copia.
Solo nel caso di convivenza di fatto registrata presso un avvocato o un notaio è possibile rilasciare il certificato di contratto di convivenza di fatto.

Il contratto di convivenza di fatto può cessare per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone
- decesso di uno dei conviventi
- accordo tra le parti o recesso unilaterale, registrato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un avvocato o un notaio.
L’atto deve essere trasmesso all’ufficio Anagrafe, che registrerà gli estremi e ne conserverà una copia.

 

Convivenza di fatto di una persona straniera
Il presupposto per richiedere la convivenza di fatto è l’iscrizione anagrafica, che per il cittadino straniero è vincolata al permesso di soggiorno, come stabilito anche dalla circolare del Ministero dell’Interno 78/2021, sentito il parere dell’Avvocatura di Stato.  

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by 3PItalia · Accesso redattori sito