La nascita

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La dichiarazione di nascita è una dichiarazione obbligatoria che deve essere resa al Comune al momento della nascita di un figlio.

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A chi è rivolto

Neogenitori residenti nel comune di Rodengo Saiano.

Rodengo Saiano

Descrizione

Chi deve fare la dichiarazione?
Se i genitori sono sposati tra loro, la dichiarazione può essere resa da un solo genitore.
Se i genitori non sono sposati tra loro e vogliono riconoscere il bambino, entrambi devono presentarsi per rendere la dichiarazione. Nel caso in cui i genitori abbiano provveduto a fare il prericonoscimento (riconoscimento di nascituro), può presentarsi un solo genitore.
Se i genitori non sono sposati tra loro e solo uno vuole riconoscere il bambino, deve presentarsi da solo per la dichiarazione. L’altro genitore non verrà nominato nell’atto di nascita.
Se entrambi i genitori decidono di non riconoscere il bambino, devono rivolgersi al servizio di ostetricia del centro nascita, in modo che la donna e il bambino siano assistiti e tutelati.

Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, la Corte costituzionale ha stabilito di tutelare i bambini nati in Italia da coppie di madri che hanno fatto ricorso a tecniche di PMA all’estero, estendendo la possibilità di riconoscimento finora riservata ai bambini nati all’estero oppure da coppie eterosessuali, senza la necessità di ricorrere all’adozione.
Una novità inclusiva che garantisce l’interesse dei bambini nel vedersi riconoscere come figli di una coppia formata dalla madre biologica e dalla madre d’intenzione, che condivide l’impegno e la responsabilità genitoriale di mantenere, educare e istruire i figli, e promuove l’uguaglianza delle persone, secondo i principi sanciti dalla Costituzione italiana.

Nome e cognome

I genitori possono scegliere un nome composto da uno a tre elementi. È possibile separare gli elementi con una virgola, in modo che nelle certificazioni e sui documenti compaia solo il primo elemento.
Il nome deve corrispondere al genere del bambino. Non è possibile attribuire il nome del genitore o di un fratello/sorella viventi, o un nome ridicolo o vergognoso. I nomi possono essere espressi anche con i segni diacritici.
I cittadini non italiani possono attribuire il nome secondo la normativa vigente nel Paese d’origine, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 218/1995.

La sentenza della Corte costituzionale 131/2022 ha stabilito che il cognome del bambino deve essere composto dai cognomi dei genitori, nell’ordine da loro deciso, salvo che decidano di comune accordo di attribuire il cognome di uno solo di essi.
La scelta è tra:
- cognome paterno + cognome materno
- cognome materno + cognome paterno
- solo cognome paterno
- solo cognome materno
Nel caso il cognome di uno dei genitori sia composto da due o più elementi, vengono trasmessi per intero.
Chi presenta la dichiarazione di nascita dovrà dichiarare quale sia il nome da attribuire, in quanto viene escluso ogni automatismo.  Nel caso in cui non vi sia accordo tra i genitori sull’attribuzione del cognome, non è possibile registrare l’atto di nascita; pertanto, al bambino non verrà attribuito il codice fiscale e non sarà iscritto in anagrafe. I genitori dovranno rivolgersi al Tribunale per risolvere il disaccordo.
I cittadini non italiani continuano ad attribuire il cognome secondo la normativa vigente nel Paese d’origine, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 218/1995.

Come fare

Quando e dove fare la dichiarazione?
Entro tre giorni dal parto: è possibile rivolgersi alla direzione sanitaria del punto nascita.
Entro dieci giorni dal parto: è possibile rivolgersi al Comune di nascita oppure al Comune di residenza dei genitori. Se i genitori sono residenti in Comuni diversi, è possibile rendere la dichiarazione in uno dei Comuni, ricordando che l’iscrizione anagrafica del bambino segue la residenza della madre.
Dopo dieci giorni dal parto: è possibile rivolgersi al Comune di residenza, ma è obbligatorio dichiarare i motivi del ritardo.

Cosa serve

L’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica e il documento d’identità di chi fa la dichiarazione.

Istanza prericonoscimento

Istanza prericonoscimento

Cosa si ottiene

Servizio

Tempi e scadenze

5 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

2 giorni

Giorni medi di attesa, dalla richiesta

Accedi al servizio

Se il dichiarante non conosce la lingua italiana, deve essere accompagnato da un interprete maggiorenne.

Casi particolari

Riconoscimento di nascituro (o prericonoscimento)
I genitori non coniugati tra loro possono riconoscere il figlio prima della nascita, con un’apposita dichiarazione da rendere all’ufficio di stato civile. La dichiarazione può essere fatta dalla sola madre oppure da entrambi.
È necessario prenotare un appuntamento e presentarsi con il documento d’identità e il certificato in originale del medico specialista che attesta l’identità della futura madre, lo stato di gravidanza e da quanto tempo è in corso.
Per i genitori stranieri, è inoltre necessaria un’attestazione consolare che comprovi la capacità dei genitori di riconoscere il nascituro, sulla base della legge nazionale. L’attestazione dovrà essere legalizzata in Prefettura, se necessario.
Dopo la firma dell’atto, viene consegnata una copia autenticata ai genitori. In questo modo, la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore.

Genitori minori
I genitori possono riconoscere il figlio solo se hanno compiuto i 16 anni. Se solo uno dei genitori ha compiuto i 16 anni, sarà il solo a poter riconoscere il figlio. Il genitore con meno di 16 anni potrà riconoscere il figlio al compimento dei 16 anni oppure con autorizzazione del tribunale.

Morte
Nel caso di bambino nato morto o nato vivo ma deceduto prima della dichiarazione di nascita, la dichiarazione può essere fatta solo nel Comune di nascita.

Condizioni di servizio

La nascita (File pdf 225,25 kB)

Contatti

Demografici

Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Servizi cimiteriali, Leva

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