A chi è rivolto
Ai sensi dell’art. 31, c."a" del Testo Unico dell’Edilizia, art.27 e art. 33 della Legge Urbanistica regionale (L.R.12/2005) sono classificati interventi di "manutenzione ordinaria" quelli "che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (ad esempio il rifacimento di pavimenti interni, tinteggiature, riparazione di pluviali e gronde, semplice riordino del manto di copertura).