La domanda di permesso di costruire, indirizzata al Dirigente del Settore, in marca da bollo da Euro 14,62, può essere presentata dal titolare del diritto di proprietà dell’immobile o di altro diritto reale od in alternativa da chi sia in possesso dell’atto di assenso di quest’ultimo, a firma dello stesso richiedente e del progettista.
La domanda deve essere corredata da documenti (disegni,relazioni,attestazioni,ecc.) variabili in funzione del tipo di intervento. Ai sensi dell’art. 38 L.R. 12/05 entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria,esprime il parere sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, documenti integrativi, ovvero richiede modifiche con le modalità di cui all’art. 38 della L.R. 12/2005. Dalla data di presentazione della documentazione integrativa, decorre nuovamente il termine sopra stabilito. Entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine, il permesso di costruire - se conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie- è rilasciato in marca da bollo da Euro 14,62, previa notifica e versamento dei diritti di segreteria e, se dovuto, del contributo di concessione che può anche essere rateizzato (con presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa). Qualora il concessionario intenda realizzare delle opere diverse da quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire,deve inoltrare domanda di permesso di costruire in variante al progetto originario, utilizzando la medesima modulistica e con le medesime modalità . Il titolare del permesso di costruire rilasciato deve presentare entro e non oltre un anno dalla data di emissione dell’atto (pena la decadenza) la comunicazione di inizio dei lavori, contenente i dati del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice dei lavori ed, ove necessiti, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs.n. 494/1996. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata tempestivamente. Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori deve essere depositata la relazione tecnica ai sensi della Legge n. 10/1991 "Norme per il piano energetico nazionale e il risparmio energetico" e la denuncia delle opere in cemento armato, oltre al documento unico di regolarità contributiva relativo alla impresa esecutrice. L’ultimazione dei lavori deve avvenire entro il termine previsto dal permesso di costruire (tre anni dalla data di inizio dei lavori) e deve essere comunicata con i dati del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice dei lavori ed,ove necessiti, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs.494/1996.
Rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale.