Descrizione
Quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Nei casi in cui disposizioni di legge non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di 30 (trenta) giorni.
Il titolare del potere sostitutivo, di cui all'art. 2 co. 9-bis Legge 241/1990 e smi, è il segretario comunale.
L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia (cfr. deliberazione della giunta n. 215 del 14/12/2022).
I commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 2 della legge 241/1990 (aggiunti dal DL 5/2012 e taluni in seguito modificati), disciplinano ruolo e compiti del titolare del potere sostitutivo, il soggetto al quale il privato cittadino può rivolgersi qualora un procedimento di suo interesse non sia concluso nei termini di legge o di regolamento.
Il titolare del potere sostitutivo dovrà provvedere, “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto”, a concludere il procedimento “attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.