Il titolare del potere sostitutivo, di cui all'art. 2 co. 9-bis Legge 241/1990 e smi, è il segretario comunale.
L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia (cfr. deliberazione della giunta n. 215 del 14/12/2022).
I commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 2 della legge 241/1990 (aggiunti dal DL 5/2012 e taluni in seguito modificati), disciplinano ruolo e compiti del titolare del potere sostitutivo, il soggetto al quale il privato cittadino può rivolgersi qualora un procedimento di suo interesse non sia concluso nei termini di legge o di regolamento.
Il titolare del potere sostitutivo dovrà provvedere, “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto”, a concludere il procedimento “attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.