Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Accesso civico generalizzato

Guida per il cittadino

Contenuto dell'obbligo

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Riferimenti normativi

Art. 1 co. 1 lett 0a) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm.
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Nota

L’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, rinnovato dal decreto 97/2016 (Foia), disciplina al comma 1 l’accesso civico ordinario e, al comma 2, l’accesso civico generalizzato.

L’accesso civico semplice o ordinario prevede che all’obbligo previsto dalla normativa di pubblicare documenti, informazioni o dati corrisponda il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.

L’accesso generalizzato, invece, prevede che allo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, chiunque abbia il diritto di accedere a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria in amministrazione trasparente. 

L’accesso civico è gratuito, non necessita di motivazione ed è riconosciuto a chiunque. Può essere limitato (escluso, rifiutato, differito) soltanto per tutelare i beni pubblici ed i beni privati elencati dall’articolo 5-bis.

L’accesso generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

E’ rifiutato se il diniego è necessario per “evitare un pregiudizio concreto” a interessi pubblici inerenti a sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 5-bis, l’accesso generalizzato può essere rifiutato per scongiurare “un pregiudizio concreto” alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

la libertà e la segretezza della corrispondenza;

gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore, i segreti commerciali.

L'accesso civico non può essere negato se, per tutelare gli interessi pubblici e privati di cui sopra, sia sufficiente differirlo nel tempo.

Le domande di accesso civico ordinario vanno indirizzata all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti di interesse, ovvero direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) che, per in questo comune, è il segretario comunale.

Data:

20/11/2023

Ultimo aggiornamento:

26/05/2025 10:53

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